Statuto

Atto Costitutivo

1) I sottoscritti Signori:

a) LUCIA LIBERTI nata a Pagani (SA) il 26 Giugno 1954 e residente a Porcia (PN) in via Piave 44/D, CF: LBRLCU54H66G230P.

b) ATTILIO WASSERMANN nato a Aviano (PN) il 20 Novembre 1946 e residente a Pordenone in via San Quirino 19, CF: WSSTTL46S20A516Z.

c) ALESSANDRO BIANCHI nato a Chiusavecchia (IM) il 10 Giugno 1958 e residente a Monfalcone (PN) in via Ponziana 8, CF: BNCLSN58H10C660O.

In data 21 Febbraio 2018, si sono riuniti e dichiarano di costituire, come dal presente Atto, un’Associazione sportiva dilettantistica denominata:

“Bando Lo’ Tando A.S.D.”

2) L’Associazione ha sede a Porcia (PN) via Piave 44/D.

3) L’Associazione non ha fine di lucro, e, quindi, i proventi delle attività esercitate non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L’Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali ed ha per scopo:

– la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dello sport e della cultura con particolare attenzione al Tango, Ballo, Danza Sportiva in tutte le loro varianti, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva, ricreativa e culturale;

– l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza delle discipline sopracitate e dello sport in genere, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione

L’Associazione si affilierà a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, il cui Statuto e regolamenti si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati e collaboratori. Per attuare le sopra indicate finalità, l’Associazione potrà organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni, corsi e altre iniziative specifiche, aventi ad oggetto lo sport e la cultura, in tutte le loro varianti e miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo.

L’Associazione intende, altresì, provvedere all’assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l’impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti, corsi e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento e altri beni e attrezzature. A fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature. L’Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l’Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive dotate di un proprio regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d’ora a rispettare e a far rispettare le norme previste dal presente statuto e dai regolamenti previsti dall’Ente di riferimento. L’Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

a) svolgere manifestazioni, corsi, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport e la cultura con particolare attenzione alle discipline del Tango, Ballo, Danza Sportiva in tutte le loro varianti;

b) predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell’Associazione e all’acquisto di beni e servizi;

c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, delle discipline previste dall’Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per tecnici;

d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all’estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza;

e) organizzare e gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;

f) pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;

g) aprire un sito Internet con possibilità di scambi e vendite di materiale

L’Associazione potrà aderire, sempre se ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

4) L’Associazione è retta dallo Statuto ne forma parte integrante e sostanziale.

5) In deroga alle norme statutarie il Consiglio direttivo dell’Associazione per il primo quinquennio e comunque sino al 31 Gennaio 2023, viene così costituito:

Presidente: LUCIA LIBERTI

Vicepresidente: ATTILIO WASSERMANN

Segretario: ALESSANDRO BIANCHI

6) La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell’Associazione durante il primo anno viene determinata in euro 10,00 (euro dieci,00).

7)  Le spese del presente Atto, sua registrazione, annessi e dipendenti sono a carico dell’Associazione.

Porcia (PN), lì 21 Febbraio 2018

Statuto  

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita l’Associazione:

 “ BANDO LO’ TANGO Associazione Sportiva Dilettantistica”

L’Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata.

L’associazione può svolgere la propria attività istituzionale con sedi su tutto il territorio nazionale. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. Con il presente Statuto viene indicata la sede sociale dell’associazione a Porcia (PN) via Piave 44/D.

Art. 2. Scopi e finalità

L’Associazione non ha fine di lucro, e, quindi, i proventi delle attività esercitate non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L’Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali ed ha per scopo:

– la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dello sport e della cultura con particolare attenzione al Tango, Ballo, Danza Sportiva in tutte le loro varianti, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva, ricreativa e culturale;

– l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza delle discipline sopracitate e dello sport in genere, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione

– l’associazione sarà operativa in varie sedi: comunali, provinciali o private, a seconda delle esigenze degli associati.

L’Associazione si affilierà a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, il cui Statuto e regolamenti si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati e collaboratori. Per attuare le sopra indicate finalità, l’Associazione potrà organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni, corsi e altre iniziative specifiche, aventi ad oggetto lo sport e la cultura, in tutte le loro varianti e miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo.

L’Associazione intende, altresì, provvedere all’assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l’impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti, corsi e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento e altri beni e attrezzature. A fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature. L’Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l’Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive dotate di un proprio regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d’ora a rispettare e a far rispettare le norme previste dal presente statuto e dai regolamenti previsti dall’Ente di riferimento. L’Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

a) svolgere manifestazioni, corsi, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport e la cultura con particolare attenzione alle discipline del Tango, Ballo, Danza Sportiva in tutte le loro varianti;

b) predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell’Associazione e all’acquisto di beni e servizi;

c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, delle discipline previste dall’Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per tecnici;

d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all’estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza;

e) organizzare e gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;

f) pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;

g) aprire un sito Internet con possibilità di scambi e vendite di materiale.

L’Associazione potrà aderire, sempre se ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Art. 3. Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative ordinarie;

b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;

c) quote suppletive dei soci/atleti per l’utilizzo delle strutture sportive;

d) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;

f) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

h) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;

i) entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;

j) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione;

k) locazione o affitto di beni mobili e immobili;

l) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’Associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4. Associati

Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani, stranieri e altre associazioni no profit che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

– di voler partecipare alla vita associativa;

– di accettare, senza riserve, lo Statuto dell’Associazione e le norme regolamentari interne circa l’utilizzo delle attrezzature e dei beni dell’Associazione;

– di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalla Ente di Promozione Sportiva di riferimento;

Tutti i soci dell’associazione devono essere soci anche dell’Ente di Promozione Sportiva di riferimento. Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Ogni associato ha un voto.

Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato.

Tutti i soci sono vincolati all’Associazione per la durata di un anno sociale.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

Le quote associative non sono trasmissibili.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

  • per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;
  • per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall’invito rivoltogli dal Consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata;
  • per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
  • inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
  • inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
  • inadempienza allo Statuto;
  • azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione;
  • condotta contraria alle attività dell’Associazione;
  • quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al Socio e all’ Ente di Promozione Sportiva di riferimento. Contro tale delibera è ammesso ricorso all’assemblea e la decisione è inappellabile.

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Ogni associato, all’atto dell’adesione all’associazione, accetta una clausola compromissoria che lo vincola ad assoggettarsi alle delibere del Collegio dei Probiviri dell’ente al quale l’associazione risulta affiliata, impegnandosi,  per controversie civilistiche tra associati inerenti la vita associativa,  a non adire a vie legali, se non previa autorizzazione da parte dell’Assemblea generale dei soci.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

  • di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  • di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare  gli scopi sociali;
  • di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  • di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione dei soci;
  • di frequentare i locali dell’associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall’apposito regolamento interno;
  • di usufruire dei servizi aggiuntivi in base al versamento delle quote suppletive, così come stabilito dal Consiglio direttivo;
  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

  • ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • a pagare la quota associativa;
  • a svolgere le attività preventivamente concordate;
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione;
  • a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo;
  • a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 6. Emblema

L’emblema dell’Associazione è costituito da scritta identificativa costituita dalla denominazione dell’associazione. L’Associazione si riserva di studiare o stilizzare altri emblemi ed inserirli in stemmi, gagliardetti, scudetti e quant’altro.

Art. 7. Quote associative e contributi

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive e/o aggiuntive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive e/o aggiuntive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum. Le quote ordinarie, stabilite annualmente, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell’associato. L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’associazione, ha l’obbligo di versare le quote ordinarie stabilite per tutta la durata dell’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 8. Organi sociali

Sono organi dell’Associazione.

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Presidente;

c) il Consiglio direttivo;

d) il Collegio dei sindaci.

Art. 9. Assemblea degli associati

L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L’assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’anno precedente, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.

L’assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci e su quant’altro deferito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione può essere comunicato per iscritto a ciascun interessato, anche a mezzo fax o posta elettronica, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L’assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L’assemblea straordinaria delibera:

  • sulle richieste di modifica dello statuto;
  • sullo scioglimento dell’associazione;
  • sulla nomina del liquidatore;
  • sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione.

Art. 10. Consiglio direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre, nominati dall’Assemblea, alla quale spetta di deliberare in merito al loro rimborso spese. Il Consiglio direttivo resta in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Ricorre il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto economico-finanziario e la relazione tecnica illustrativa, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente effettivo dell’organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.

L’avviso di convocazione deve essere spedito, con lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro effettivo dell’organo di controllo, o inviato tramite fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta telegraficamente, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell’organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione e all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci.

Compete al Consiglio:

  • la predisposizione del regolamento interno dell’associazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  • la predisposizione degli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • l’elezione del Presidente;
  • la formalizzazione delle proposte per la gestione dell’Associazione;
  • l’elaborazione del rendiconto economico finanziario e della relazione tecnica illustrativa;
  • la determinazione della quota annuale associativa;
  • la determinazione delle quote aggiuntive straordinarie e suppletive;
  • la ratifica delle domande degli aspiranti aderenti, approvate da uno o più consiglieri e soci ad esso delegati;
  • la decisione in merito al venire meno della qualifica di aderente;

Il Consiglio ha, inoltre, facoltà, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, di: procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobiliari e immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; fare qualsiasi operazione presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o privato; stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; consentire ogni atto inerente ipoteche e trascrizioni.

Nell’ambito dei poteri attribuiti dal presente statuto al Consiglio direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all’interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spetta la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi membri nella misura massima di 1/3 in sostituzione dei membri dimissionari e/o vacanti. Oltre tale soglia il Consiglio è da ritenersi decaduto e si procederà a nuove elezioni.

Art. 11. Presidente

Il Presidente è eletto con votazione segreta e a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica 5 (cinque) anni. Il Presidente nomina il Vicepresidente all’interno del Consiglio direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

In caso di dimissione del Presidente il Consiglio Direttivo si ritiene sciolto ed è fatto mandato al Vicepresidente di convocare l’Assemblea Straordinaria dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto

Il Presidente rappresenta l’associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo; presenta all’Assemblea degli associati il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 12. Collegio dei sindaci

Il Collegio dei sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi; dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall’assemblea degli Associati.

Al Collegio dei sindaci è affidato il controllo della gestione contabile e del rendiconto economico-finanziario. Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro.

Art. 13. Rendiconto economico finanziario

Gli esercizi sociali dell’Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro quatto mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico finanziario e della relazione tecnica illustrativa.

Art. 14. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 16. Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 17. Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio.

I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’associazione, sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 18. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Porcia (PN), lì 21 Febbraio 2018